Internet ha ormai 40 anni, ma non li dimostra. Ogni giorno, infatti, sembra che la Rete partorisca nuovi problemi, che creano altrettanti grattacapi sia al Legislatore che alle Forze dell'Ordine incaricate dell'applicazione delle norme. Un bel macello, indubbiamente. Qualcosa di simile al traffico automobilistico di Milano quando piove...
Di fronte alle grida d'allarme provenienti da Cassandre più o meno competenti, occorre fare qualche distinguo. Mi riferisco in particolare alla nebulosa normativa italica in tema di condivisione dei file, attività su cui si sono appuntati nel tempo le attenzioni di parecchi soggetti, istituzionali e non. Ma andiamo con ordine.
Da quando esiste Internet nella versione attuale (o per lo meno, in una molto simile, quindi dal 1991 o giù di lì), la condivisione dei file (conosciuta come file sharing) si è imposta come aspetto tra i più significativi. Agli albori, non essendoci una ampiezza di banda tale da sostenere connessioni da/verso i computer dei singoli utenti, la maggior parte dei file veniva immagazzinata sui server (i computer direttamente collegati alla Rete), permettendone lo scaricamento agli utenti. Si trattava di un meccanismo funzionante solo in un verso (il download) e stringente in quanto a requisiti.
Con il passare del tempo e l'implementazione di nuove tecnologie (l'ADSL, per esempio consente lo sfruttamento completo della banda passante sul semplice doppino telefonico), i singoli utenti hanno potuto sperimentare velocità prima riservate solo ai server. Ne è conseguito lo sviluppo dello scambio di file secondo nuovi modelli di condivisione dei file, primo fra tutti il cosiddetto peer to peer, altrimenti conosciuto come P2P.
Il P2P è una rete formata dai computer dei singoli utenti, i quali agiscono in posizione paritaria (manca una struttura fortemente gerarchizzata, una dicotomia server/client) condividendo materiale in base ad una loro decisione volontaria. Il primo programma a consentire questo scambio fu Napster, che consentì un rapido sviluppo degli scambi di file in tutto il mondo. Quel sistema, notoriamente imperfetto (doveva appoggiarsi a server per garantire un minimo di stabilità), riuscì a fare breccia nel cuore di molti internauti, in quegli anni di turbolenta ascesa della New Economy (1999 e dintorni).
Sfortunatamente per tutti, c'era (e c'è) un grosso problema: l'oggetto dei file condivisi. Ergo Musica e Video, per la maggior parte, quindi contenuti protetti dal diritto d'autore. Cosa successe? Shawn Fanning, inventore di Napster, venne perseguito legalmente dalle major musical-cinematografiche USA, le quali, tramite le lobby di categoria (MPAA per il cinema, RIAA per la musica, spregiativamente note come MAFIAA) scatenarono un'offensiva a tutto campo contro il P2P. Sulla scorta di questa "persecuzione" vennero sviluppate evoluzioni di Napster, creando così nuovi circuiti di file sharing (Gnutella, Kazaa, DirectConnect, EMule).
Fin qui il motivo del contendere dovrebbe essere chiaro: molti, anziché fruire legalmente dei contenuti protetti da diritto d'autore, preferiscono accedervi tramite il loro scaricamento. Tuttavia un'ulteriore domanda si pone: cos'è il diritto d'autore? In giuridichese la fattispecie è parte integrante del genus dei diritti intellettuali, a fianco dei brevetti, che costituiscono il nerbo del mondo imprenditoriale.
Da questa classificazione si evinceva come la specificità del lavoro intellettuale (che si concretizza in un'opera d'ingegno, o artistica o industriale lato sensu) connoti il risultato, permettendone la registrazione e conseguentemente la protezione.
Discriminante, nelle opere a rilevanza artistica (musica e cinema, quindi, ma non solo), è l'elemento creativo, che conferisce all'autore il diritto allo sfruttamento. Per lo meno, questo è quanto si evince dalla legge italiana, e più specificamente dalla L. 633/1941 e dal Titolo IX del Codice Civile (datato 1942), il cui combinato disposto ha attuato, nel nostro Paese, la Convenzione di Berna (sottoscritta nel lontanissimo 1886).
Da questa tutela, risalente a più di sessanta anni fa, il diritto d'autore è passato da sfruttamento limitato, quasi artigianale, ad una vera e propria industria, la cui lobby di rappresentanza è ramificata in tutte le sedi legislative, italiane ed europee.
Fin qui tutto bene, o quasi: negli USA la lobby MPAA/RIAA, tanto potente che ha spinto alla formazione di leggi draconiane a tutela della categoria, ignora a proprio piacimento le origini dell'industria di cui difende gli interessi: oltre 80 anni fa, infatti, Hollywood nacque proprio per un brevetto necessario alla produzione di pellicole. I primi produttori "ribelli", non volendo pagare le royalty al detentore, trasferirono i loro studios da New York e Chicago in California, ove la protezione dei diritti intellettuali era meno severa rispetto al resto degli USA. (1. continua)
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